Art. 1.
(Vendita all'estero).

      1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 156 del codice della navigazione, la parola: «bancaria» è sostituita dalle seguenti: «, rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, a norma dell'articolo l, lettere b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni».